Prima di tutto vediamo che tipi di societá esistono nella legge in Ungheria:
- societá a responsabilitá limitata (s.r.l. in ungh. kft.)
- societá in nome collettivo (s.n.c. in ungh. kkt.)
- societá in accomandita semplice (s.a.s. in ungh. bt.)
- societá per azioni (s.p.a. in ungh. rt.)
Il nostro studio legale si occupa in primo luogo della fondazione di s.r.l., s.n.c ed s.a.s.
La s.r.l. potrebbe essere normale o unipersonale. La costituzione della societá avviene mediante stipulazione dell’atto costitutivo-contratto o atto unilaterale, iscrizione della societá nel registro delle imprese.
I requisiti sono:
- Il capitale sociale (dell’ammontare minimo di 10.000 euro-3.000.000 fiorini) deve essere integralmente sottoscritto
- almeno il 50 % dei conferimenti di denaro dev’essere versato all’atto della sottoscrizione (mentre per i conferimenti in natura-apporto sará neccessaria la relazione giurata di stima predisposta da un revisore legale o da una societá di revisone iscritti nell’apposito registro)
- Nella denominazione sociale possono anche non comparire i nomi dei soci, ma essa deve sempre contenere l’ indicazione di „societá a responsabilitá limitata o s.r.l.”
- L’atto costitutivo deve’essere iscritto nel registro delle imprese, con il conseguente acquisto della personalitá giuridica dell’ente.
Il fondatore deve dichiarare i seguenti dati:
- La denominazione e la forma della societá (s.r.l. normale o unipersonale)
- L’indirizzo della sede ed amministarazione centrale
- La persona del fondatore
- La quota
- La distribuzione del profitto (pagamento del dividendo ecc.)
- La decisione di fondatore
- La gestione e la rappresentanza (per periodo indefinitivo o definitivo)
- Le attivitá della societá
- Il periodo della funzione della societá (periodo indefinotivo o definitivo)
- Il capitale sociale
- Il deposito del socio (in contanti o in apporto)
- Gestione aziendale
- La firma della societá (autonomo o diviso)
- Comitato di controllo (se é necessario)
- Revisore contabile (se é necessario)
- La liquidazione della societá
- Altri dispozioni (la promulgazione ecc.)
Nel caso della fondazione di una societá in nome collettivo (s.n.c. in ungh. kkt.) o una societá in accomandita semplice (s.a.s. in ungh. bt.) bisogna dichiarare un accomandatario e un accomandante.
Dopo la sottoscrizione della costituzione e gli documenti necessari, la societá verrá iscritta nel registro delle imprese entro due o tre giorni.
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