Il diritto penale

Lo Stato, proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”, a distinguere la norma penale da quella civile e amministrativa. La sanzione conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato. La disposizione penale è quindi composta dal precetto, che proibisce un determinato comportamento umano, e dalla sanzione, che prevede le conseguenze per la violazione del precetto.

È da chiarire che, anche se alcuni reati sono generalmente uguali nei diversi stati, le pene possono essere diverse, come pure molti reati sono diversi da Stato a Stato, nel senso sia che si attribuisce una diversa gravità ai medesimi comportamenti asociali sia che ogni stato punisce certi comportamenti ma non certi altri, il tutto secondo l’evoluzione del diritto e della società nel mondo.

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